Pronuncia 180/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra M. D. s.r.l. e Quaglieri s.r.l., iscritta al n. 1033 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito: Tue Jun 22 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Processo civile - Trattazione davanti al giudice istruttore - Ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna - Emissione sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili delle imprese commerciali nonché degli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie - Ritenuta irragionevolezza e ingiustificata equiparazione di istituti e procedimenti non confrontabili, inversione dell’onere della prova con lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti - Non fondatezza della questione.

L'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui, attraverso il richiamo al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria – da apprezzare comunque alla luce del quadro complessivo delle emergenze processuali – attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.