Pronuncia 214/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 1994 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra D'Alessandro Olivia e De Angelis Andrea e Maffei Patrizia e Morosini Marco, iscritte ai nn. 741 e 742 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Tue Jun 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 214/96. PROCESSO CIVILE - GIUDIZI TRA GENITORI NATURALI CHE COMPORTINO <<PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI>> - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE - TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <<provvedimenti relativi ai figli>>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilita', ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonche' S. n. 55/1979. red.: G. Leo