Pronuncia 82/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo comma, primo inciso, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'E.N.E.L. contro Serretta Giovanni, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo comma, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Jan 26 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 82/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - APPELLO - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - APPLICABILITA' AI PROCEDIMENTI SVOLTISI IN PRIMO GRADO SECONDO IL RITO PREVIGENTE ALLA L. N. 533 DEL 1973 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 437, COMMA SECONDO; LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533, ART. 20, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3 E 24.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello trova la sua coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado dalla legge n. 533 del 1973, con l'attuazione dei principi di oralita` e di immediatezza; pertanto, il divieto non e` applicabile nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il rito previgente a tale legge, poiche`, in tal caso, lo 'ius novorum' consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato come un effetto gia` prodotto dalla sentenza conclusiva di detto grado di giudizio. (Non fonda- tezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legit- timita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa agli artt. 437, comma secondo, cod. proc. civ., e 20, comma primo, L. 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non consentono, in via transitoria, la proposizione di nuove eccezioni in appello nel caso di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge e sottopo- sti, in fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito).

Norme citate