Pronuncia 77/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, promossi dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 gennaio 2016 e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritte rispettivamente al n. 132 del registro ordinanze 2016 e al n. 86 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Antonio Benedetto, della REAR società cooperativa a rl, di Elvira Rasulova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); udito nella udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Alberto Piccinini e Amos Andreoni per Elvira Rasulova, Vincenzo Martino e Amos Andreoni per Antonio Benedetto, Giorgio Frus per la REAR società cooperativa a rl e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d. l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Thu Apr 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione dei rimettenti - Dettagliata descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Rimessione della questione incidentale - Questione accessoria nel giudizio principale (nella specie: regolamentazione delle spese processuali) - Decisione su tutto il merito con sentenza non definitiva, con esclusione della questione accessoria - Recessività del legame di accessorietà, ai fini della sollevazione dell'incidente di costituzionalità - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
Giudice rimettente - Legittimazione a sollevare questioni incidentali nel giudizio cautelare - Condizioni - Sussistenza.
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, difesa, equo processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametri ulteriori, ad eccezione di profilo di censura particolare, costituente autonoma e distinta questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 104
- Costituzione-Art. 117
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)-Art. 47
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale, nonché dei parametri convenzionali ed europei relativi al divieto di discriminazioni fondate sul censo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 21