Pronuncia 77/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, promossi dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 gennaio 2016 e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritte rispettivamente al n. 132 del registro ordinanze 2016 e al n. 86 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Antonio Benedetto, della REAR società cooperativa a rl, di Elvira Rasulova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); udito nella udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Alberto Piccinini e Amos Andreoni per Elvira Rasulova, Vincenzo Martino e Amos Andreoni per Antonio Benedetto, Giorgio Frus per la REAR società cooperativa a rl e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d. l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Apr 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, con motivazione plausibile, hanno ritenuto che tale possibilità sia esclusa dal recente e ripetuto intervento del legislatore, che non consente alcuna estensione interpretativa della disposizione censurata. Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ciò però non significa che ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 42 del 2017 ).

Norme citate

Rilevanza della questione incidentale - Motivazione dei rimettenti - Dettagliata descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I giudici rimettenti hanno descritto in dettaglio la fattispecie al loro esame ed hanno chiaramente evidenziato la necessità di applicare nei giudizi a quibus la disposizione censurata, in ordine alla quale hanno motivatamente argomentato i loro dubbi di legittimità costituzionale.

Norme citate

Rimessione della questione incidentale - Questione accessoria nel giudizio principale (nella specie: regolamentazione delle spese processuali) - Decisione su tutto il merito con sentenza non definitiva, con esclusione della questione accessoria - Recessività del legame di accessorietà, ai fini della sollevazione dell'incidente di costituzionalità - Ammissibilità della questione.

Allorché il giudice abbia un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale in ordine alla sola disposizione che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione, il legame di accessorietà tra la sentenza che decida tutte le questioni di merito e la pronuncia sulle spese è recessivo, e non impedisce di sollevare con distinta ordinanza la questione. Il principio della ragionevole durata del processo, infatti, coniugato con il favor per l'incidente di legittimità costituzionale ? il quale preclude che il giudice possa fare applicazione di una disposizione di legge della cui legittimità costituzionale dubiti - suggerisce che non sia ritardata la decisione del merito della causa, rispondendo ciò all'interesse apprezzabile delle parti alla sollecita definizione di quanto possa essere deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata. (Nella specie, è ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata dopo avere deciso con sentenza, qualificata imprecisamente "non definitiva", tutto il merito della causa, riservando solo la decisione sulle spese di lite). ( Precedenti citati: ordinanze n. 314 del 2008 e n. 395 del 2004 ). Il giudice rimettente può legittimamente limitare la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

Norme citate

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

Giudice rimettente - Legittimazione a sollevare questioni incidentali nel giudizio cautelare - Condizioni - Sussistenza.

Il potere decisorio del rimettente non viene meno quando egli abbia, al contempo, adottato la misura cautelare richiesta da una parte e, con separato provvedimento, sospeso il giudizio cautelare, sollevando incidente di legittimità costituzionale proprio sulla disposizione di cui abbia fatto applicazione provvisoria e temporanea. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2013, n. 236 del 2010, n. 351 del 2008 e n. 161 del 2008; ordinanze n. 314 del 2008 e n. 25 del 2006 ).

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, difesa, equo processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La rigida elencazione prevista dalla disposizione censurata dai tribunali di Torino e Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie - rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007, n. 158 del 2003, n. 135 del 1987, n. 303 del 1986, n. 222 del 1985 e n. 196 del 1982; ordinanza n. 117 del 1999 ).

Norme citate

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametri ulteriori, ad eccezione di profilo di censura particolare, costituente autonoma e distinta questione.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 111, primo comma, Cost. - la questione di costituzionalità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., resta assorbita la questione sollevata in riferimento agli ulteriori plurimi parametri indicati nella ordinanza di uno dei due rimettenti (artt. 25, primo comma, 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., art. 47 CDFUE e artt. 6 e 13 CEDU), perché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale. Residua invece il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso, che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Norme citate

Parametri costituzionali

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale, nonché dei parametri convenzionali ed europei relativi al divieto di discriminazioni fondate sul censo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 14 CEDU e 21 CFDUE - dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, che elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice, in caso di soccombenza totale, può, in tutto o in parte, compensare le spese di lite. La circostanza che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova), non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali, costituendo un elemento che il giudice della controversia può valutare e ricondurre alla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite. Spetta alla discrezionalità del legislatore ampliare il favor praestatoris, ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio del contributo unificato per le spese di giustizia in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 1994 e n. 135 del 1987; ordinanza n. 71 del 1998 ).

Norme citate

Parametri costituzionali