Pronuncia 202/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal tribunale di Biella sul ricorso di Bergamasco Giulio, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974; 2) ordinanza emessa il 28 agosto 1974 dal tribunale di Siena sul ricorso di Gambelli Marcella, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione suindicata, proposta dal tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Jul 10 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 202/75 A. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON CONTRASTA DI PER SE' CON IL DIRITTO DI DIFESA - CRITERIO DI POLITICA LEGISLATIVA NELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunita' di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiche', mentre il procedimento in camera di consiglio non e' di per se' contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare e' problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.

Norme citate

  • legge-Art. 9, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 202/75 B. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - MODIFICHE (ALLE DISPOSIZIONI STABILITE REBUS SIC STANTIBUS IN SENTENZA) APPORTATE CON DECRETO - NON VIOLA L'AUTORITA' DEL GIUDICATO.

Il procedimento in camera di consiglio adottato con l'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della decisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio riflette condizioni generalmente tali da garantire l'osservanza del diritto di difesa. Infatti le parti devono essere sentite ed e' cosi' sufficientemente garantita la possibilita' per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in relazione all'oggetto del ricorso. Inoltre, non rinvenendosi alcuna disposizione ostativa dell'assistenza del difensore, deve implicitamente desumersi che la stessa e' ammessa e consentita, e tale "possibilita'" e' sufficiente a garantire l'osservanza del diritto di difesa. Ne' deve decisamente concludersi per quanto riguarda l'adozione con decreto delle modifiche alle disposizioni patrimoniali adottata con sentenza, giacche' trattasi di sentenza pronunciata dal giudice "rebus sic stantibus" e, come tali, essenzialmente modificabili nell'intento di salvare le esigenze di giustizia ed equita' cui la sentenza stessa deve ispirarsi. La modificabilita' delle statuizioni in esame pertanto non infrange l'autorita' del giudicato, e risulta indifferente, rispetto all'osservanza del diritto di difesa, la circostanza che le modifiche vengano adottate con la forma propria del rito camerale.

Norme citate

  • legge-Art. 9, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 202/75 C. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - DIVERSITA' DAL RITO (ORDINARIO) PREVISTO PER LA MODIFICA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE - SITUAZIONI NON OMOGENEE - PECULIARITA' DELL'ASSEGNO PECUNIARIO A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO RISPETTO ALL'ASSEGNO PREVISTO IN CASO DI SEPARAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato la cui modifica e' prevista dall'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, col rito camerale presenta una struttura complessa che partecipa di molteplici aspetti (assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo) e si differenzia nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione la cui revisione a norma dell'art. 710 c.p.c. deve avvenire mediante una nuova procedura ordinaria ed e' caratterizzato dalla funzione alimentare, o di mantenimento. E' pertanto da escludere l'omogeneita' delle descritte situazioni giuridiche, e di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 9 cit. legge n. 898 del 1970 sotto il profilo della presunta irrazionale diversita' di disciplina concretantesi nella adozione dello speciale rito camerale, tenuto conto, d'altra parte, che non emergono elementi di irrazionalita' tali da escludere la giustificazione della diversita' di regolamentazione adottata.

Norme citate

SENT. 202/75 D. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - DOMANDA DI REVISIONE - MEZZI DI PROVA LIMITATI ALLA SOLA ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - INSUFFICIENZA - NON E' CONSENTITO IL NORMALE ESERCIZIO DI FACOLTA' DI PROVA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nell'indicare i mezzi di prova consentiti per contestare o per contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio, fa riferimento alla sola "assunzione di informazioni". Trattasi peraltro di mezzo di indagine atipico e tale da non esaurire i necessari accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralita' degli elementi di giudizio in relazione all'istituto del divorzio ed alle sue conseguenze. In particolare la formula adottata non consente di acquisire testimonianze formali o di espletare consulenze tecniche. Con cio' il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare limitato, e ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "in parte qua" dell'art. 9 cit., legge n. 898 del 1970.

Norme citate

  • legge-Art. 9

Parametri costituzionali