Pronuncia 416/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 710 del codice di procedura civile, anche nel testo novellato dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, richiamato dall'articolo 711, ultimo comma, dello stesso codice promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rubin Marck Stephen e Ferrari Tiziana iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole; 2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Mon Nov 09 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 416/92 A. SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MODIFICHE A PROVVEDIMENTI IMPARTITI NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE RIGUARDO ALLA PROLE - NECESSITA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE (IN RIFERIMENTO SIA AL TESTO ORIGINARIO SIA AL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE).

Riguardo al procedimento per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, contenuti nella sentenza di separazione, ne' nel testo originario dell'art. 710 cod.proc.civ., ne' in quello novellato dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (che ha stabilito che tale procedimento invece che con il gia' previsto rito ordinario si svolga in camera di consiglio) e' prescritto l'intervento del pubblico ministero. Pertanto, in mancanza di tale testuale indicazione, deve ritenersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione - che sul punto costituisce diritto vivente - che per l'adozione delle suddette modifiche, ancorche' riguardanti la prole, l'intervento del pubblico ministero non sia necessario.

SENT. 416/92 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI - MODIFICAZIONI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE (SIA NEL TESTO ORIGINARIO CHE NEL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE) - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ANALOGHI PROVVEDIMENTI IN CASO DI DIVORZIO, DI FRONTE ALLA ESIGENZA DI ASSICURARE IDENTITA' DI TUTELA AD IDENTICI INTERESSI - INGIUSTIFICATA DIFFORMITA' DALLA ATTUALE TENDENZA ALL'ASSIMILAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DEI DUE ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (SOPRAVVENUTA PER L'IMPUGNATO TESTO ORIGINARIO E CONSEGUENZIALE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, PER IL TESTO NOVELLATO) DELLA NORMA IN QUESTIONE.

Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.

Parametri costituzionali