Pronuncia 444/2002

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 11 del codice di procedura penale e 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 2001 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Claudio Cressati e Caterina Brindisi, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Competenza e giurisdizione in materia civile - Competenza per territorio - Processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati - Individuazione dell?ufficio giudiziario competente ai sensi dell?art. 11 cod. proc. pen. - Deroga alla regola generale sul foro dell?esecuzione forzata (individuato ai sensi dell?art. 26 cod. proc. civ.) - Difetto di un congruo bilanciamento tra l?interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e l?interesse alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'. - Assorbimento di altri profili.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 30-bis del codice di procedura civile nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d?appello comprendente l?ufficio giudiziario competente ai sensi dell?art. 26 del codice di procedura civile. La norma ? in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione ? assume, infatti, come preminente, un?esigenza (quella di tutelare l?imparzialità-terzietà del giudice dell?esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, irragionevolmente svalutando in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici del processo esecutivo. Regolando l?esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione ? e perciò allontanando la sede del giudice dal luogo dell?esecuzione ?, essa trascura l?esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in quel processo assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili. ? Sul valore costituzionale del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in relazione a qualunque tipo di processo, cfr., da ultimo, sentenze n. 305 e 78/2002. ? Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all?art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998.