Pronuncia 147/2004

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso Quaranta,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 15 aprile 2003 dal Tribunale di Bari sul ricorso proposto da Stefano Sernia ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità anche al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposto con domanda congiunta dei coniugi - Irragionevolezza di una disciplina derogatoria uniforme che non distingue i vari tipi di processo civile e pregiudizio della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale ('ad eccezione della parte individuata nello stesso dispositivo').

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all?art. 11 del codice di procedura penale. La norma ? in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ? assume, infatti, come preminente, l?esigenza di tutelare l?imparzialità-terzietà del giudice, concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono, tuttavia, coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che ? in via autonoma e indipendentemente da essa ? sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti magistrati e concernenti l?esercizio delle loro funzioni. - Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all?art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità di tener conto, per il suo carattere generale, delle caratteristiche del processo esecutivo, è richiamata la sentenza n. 444/2002. - Sulla inammissibilità della questione relativa alla possibilità di restringere l?ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto,abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate, in quanto comporterebbe una pronunzia additiva, viene richiamata la sentenza n. 332/2003.