Pronuncia 114/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Kinzel Wolfgang e Lo Giudice Forni, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin. Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dovendo fissare una nuova udienza di comparizione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che, infatti, il principio d'eguaglianza sarebbe violato, dal momento che solo "in questo tipo di processo" il giudice istruttore dovrebbe differire la causa anziché disporne la cancellazione dal ruolo; mentre la disciplina impugnata sarebbe in ogni caso "scarsamente compatibile sia col notorio attuale carico" degli organi giurisdizionali, "sia con la sentita esigenza di favorire al massimo lo studio e la preventiva preparazione del processo da parte anche del Giudice, sia, infine, col generale bisogno di garantire tempestiva giustizia"; e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione predetta. Considerato che entrambi i parametri costituzionali, cui fa riferimento l'ordinanza in esame, sono stati impropriamente richiamati; che, invero, norme rivolte "a rimediare possibili dimenticanze della difesa" - come pone in rilievo l'ordinanza stessa - non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a sostegno dell'asserita violazione del principio generale d'eguaglianza, il giudice a quo non indica alcun tertium comparationis, non considera che quelle impugnate sono pur sempre le regole del vigente processo civile, né tiene conto del rimedio costituito dalla seconda parte dell'art. 181, primo comma: ma, viceversa, si limita a dedurre l'opportunità di stabilire "una meglio funzionante giustizia civile", proponendo in sostanza alla Corte - sotto forma di questione di legittimità costituzionale - un problema di politica legislativa. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Relatore: Livio Paladin

Data deposito: Wed Apr 18 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 114/84. PROCESSO CIVILE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI IN UDIENZA - COD. PROC. CIV., ARTT. 181 E 309 - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE (IMPROPRIAMENTE RICHIAMATI) - SI PROSPETTANO VALUTAZIONI DI POLITICA LEGISLATIVA, NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 309 e 181 c.p.c., concernenti la mancata comparizione delle parti, in quanto norme svolte a rimediare possibili dimenticanze della difesa non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost. e d'altra parte, col dedurre l'opportunita' di un migliore funzionamento della giustizia civile si propone in sostanza alla Corte un problema di politica legislativa.