Pronuncia 130/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento di esecuzione mobiliare vertente tra la società Pilla e Valentini Elio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare è ammessa qualsiasi offerta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Wed Jul 12 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 130/72 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - VENDITA ALL'INCANTO - COD. PROC. CIV., ART. 538, SECONDO COMMA - AMMISSIBILITA' DI QUALSIASI OFFERTA NEL SECONDO INCANTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non e' irrazionale che nella vendita esecutiva mobiliare, diversamente da quella immobiliare, l'incanto posteriore al primo venga disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, essendo piu' ridotto il valore dei beni mobili cosicche' gia' nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, cod. proc. civ. e' fissata una base di incanto corrispondente alla minima stima. La determinazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dell'incanto, con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dall'aumento del costo dell'esecuzione talora i modo sproporzionato all'entita' del debito. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Parametri costituzionali

SENT. 130/72 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - VENDITA ALL'INCANTO - COD. PROC. CIV., ART. 538, SECONDO COMMA - AMMISSIBILITA' DI QUALSIASI OFFERTA NEL SECONDO INCANTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Nella vendita esecutiva mobiliare - in cui l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione del prezzo base - non puo' ritenersi che il sistema non garantisca il diritto di proprieta' del debitore, sotto il profilo che questi potrebbe rimanere esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, perche' l'esecutato ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si e' proceduto, e pertanto non viene ad essere depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengano aggiudicati o vengano aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria, senza considerare che quando l'asta rimanga deserta e non vi siano altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli puo' riavere i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. Di conseguenza, non e' fondata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Parametri costituzionali