Pronuncia 55/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 538, comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con quattro ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza Monferrato ed iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del 1983; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone. Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in data 4 agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l. contro Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il Pretore di Nizza Monferrato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, Codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione censurata, in quanto prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo base in danno del debitore sottoposto ad espropriazione mobiliare concreterebbe: 1) una disparità di trattamento di fronte al debitore che subisce l'espropriazione immobiliare poiché l'art. 591 cod. proc. civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima asta, la seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il contenuto economico dei suoi beni; che questa Corte, con la sentenza n. 130/72 ha già dichiarato non fondate identiche questioni sulla basilare considerazione del più ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità di disciplina; che la possibilità di esistenza di beni mobili di maggior valore degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in esame, è del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in concreto; che neppure può valere ad indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione il raffronto, pure prospettato al Pretore, fra beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene in considerazione autonomamente ed è ovvio quindi che venga assoggettato alla disciplina dell'immobile cui accede; che pertanto la ricordata giurisprudenza di questa Corte va confermata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750, 751, 757/82 dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione con ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Wed Mar 07 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 55/84. PROCEDIMENTO CIVILE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - VENDITA AL SECONDO INCANTO - FISSAZIONE DI PREZZO BASE - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

In tema di espropriazione, il minor favore della normativa per la vendita all'incanto dei beni mobili rispetto a quanto stabilito per i beni immobili, si giustifica, nella razionalita' della previsione, in considerazione del piu' ridotto valore dei primi, nella normalita' delle situazioni verificabili in concreto. Cio' stante, non e' peraltro raffrontabile l'ipotesi del mobile rimasto tale con l'ipotesi di quello incorporato in un immobile, che invece, nel caso di vendita, non viene in considerazione autonomamente ed e' percio' assoggettato alla disciplina del bene cui accede. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - S. n. 130/1972.