Pronuncia 34/2016

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento vertente tra A.I. e A.F., con ordinanza del 26 novembre 2014, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - in un giudizio per prestazione di alimenti, promosso, ai sensi dell'art. 433, primo comma, numero 2) del codice civile, da un genitore nei confronti del figlio (maggiorenne), il quale si opponeva alla domanda, sostenendo che il padre si era allontanato da casa e si era disinteressato di lui fin dalla sua nascita - l'adito Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis dello stesso codice, rubricato «Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli» (disposizione aggiunta dall'art. 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», e successivamente modificata dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»); che, in particolare, secondo il rimettente, la norma denunciata - nel disporre che «Il figlio [...] e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale» - contrasterebbe, appunto, con il precetto della eguaglianza, nella parte in cui non esclude la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore anche nei casi (come quello al suo esame) in cui non risulti essere stata emessa una pronuncia di decadenza dalla responsabilità (già potestà) genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni o giudice penale), e ciò malgrado vi siano state reiterate violazioni dei doveri inerenti detta responsabilità da parte del genitore che assuma poi di aver diritto alla prestazione degli alimenti da parte del figlio ai sensi del citato art. 433, primo comma, numero 2) cod. civ.; che l'irragionevolezza di siffatta censurata disciplina deriverebbe, appunto, sempre ad avviso del Tribunale a quo, dalla circostanza che l'esclusione dell'obbligo degli alimenti, da parte del figlio, sia collegata, in termini di rigido automatismo, alla preesistenza di una pronunzia di decadenza (del richiedente) dalla potestà genitoriale, tale da non consentire, in alcun modo, al giudice - nella controversia introdotta per il riconoscimento del diritto agli alimenti - di verificare in quale modo potrebbe essere tutelato l'interesse di un soggetto divenuto maggiorenne e, pur tuttavia, gravemente leso nei suoi diritti nella fase della vita in cui era minorenne, con pesanti ed ingiusti riflessi nel periodo successivo; che è intervenuto, nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della sollevata questione incidentale e, in subordine, per la dichiarazione della sua infondatezza. Considerato che, nel sollevare la riferita questione, il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla (anche solo potenziale) sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della «indegnità» (così atecnicamente qualificata) del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale; che, comunque, la pronuncia additiva, che il Tribunale a quo richiede a questa Corte, neppure si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili, nella materia in esame, diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria "postuma" di decadenza (ora per allora) dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, al fine della esclusione dell'obbligo alimentare di quest'ultimo nei confronti del genitore, con la conseguenza, che la scelta tra tali eventuali interventi (peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà) resta, comunque, riservata alla discrezionalità del legislatore; che la questione in esame è, pertanto, sotto più profili manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Wed Feb 17 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CARTABIA

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Massime

Filiazione - Obbligo del figlio di versare gli alimenti al genitore - Previsione che l'adempimento non è dovuto al genitore nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - Asserita irragionevolezza dell'automatismo che collega l'esclusione dell'obbligo alla preesistenza di una pronunzia di decadenza - Questione ipotetica e virtuale - Richiesta di una pronuncia additiva non avente contenuto obbligato - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448- bis cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria "postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del legislatore.

Parametri costituzionali