Pronuncia 401/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 313 del codice civile e 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi con due ordinanze emesse il 9 febbraio e il 1 giugno 1998 dalla Corte d'appello - sezione minorenni di Torino sui reclami proposti da Spektor Pavel e da Bocale Matteo ed altri, iscritte ai nn. 393 e 784 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 73, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri Oct 29 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 401/99. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - SOGGETTI LEGITTIMATI - GENITORE DELL'ADOTTANDO - LAMENTATA ESCLUSIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL GENITORE DELL'ADOTTANDO, TITOLARE DI UNA POSIZIONE SOGGETTIVA COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE, E L'ADOTTANTE - RITENUTA CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL PRIMO - POSSIBILITA' DI PERVENIRE AD UNA INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 cod. civ., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari. Premesso, infatti, che la legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori, ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile, come modificate dalla stessa legge n. 184; e che tra tali modifiche vi e' appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di maggiorenni; una lettura adeguatrice della norma in esame - della quale non esiste una interpretazione giurisprudenziale univoca - impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiche' <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potesta' genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>. Ed inoltre, tenuto conto che l'art. 57, numero 2), della legge in oggetto impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>>, e' altresi' da sottolineare che tale finalita' puo' raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo puo' dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacche' ogni vizio del procedimento puo' costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio; e l'impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un 'error in procedendo' non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore.

Norme citate