Pronuncia 230/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, comma secondo, e 751 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 12 ottobre 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Rubeo Giovanni e Rubeo Margherita ed altri iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 del codice civile, e dello stesso art. 751 del codice civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza (n. 340 del reg. ord. 1983) di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Mon Oct 14 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 230/85. SUCCESSIONE EREDITARIA - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE DA PARTE DEL TESTATORE - RIUNIONE FITTIZIA, IMPUTAZIONE EX SE, COLLAZIONE RELATIVE A SOMME DI DENARO DONATE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DELL'APERTA SUCCESSIONE - PROSPETTATA NECESSITA' DI SCELTE LEGISLATIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cc artt. 556, 564 e 751. - cst art. 3.

Nel decidere le questioni di legittimita' costituzionale ad essa sottoposte non e' consentito alla Corte operare scelte nell'ambito di soluzioni "astrattamente possibili", ne' valutare la congruita' di un ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 stesso codice, e dello stesso art. 751, a norma dei quali la riunione fittizia, l'imputazione ex se e la collazione relative a somme di danaro debbono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime al momento della successione, sollevata in base al dichiarato presupposto di una necessita' di scelta, in sede legislativa, tra diverse possibili soluzioni). - S. nn. 214/1983, 232/1984, 135/1985.

Parametri costituzionali