Pronuncia 230/1985
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, comma secondo, e 751 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 12 ottobre 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Rubeo Giovanni e Rubeo Margherita ed altri iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 del codice civile, e dello stesso art. 751 del codice civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza (n. 340 del reg. ord. 1983) di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Oronzo Reale
Data deposito: Mon Oct 14 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROEHRSSEN