Pronuncia 271/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2877, secondo comma, e dell'art. 2884 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Padova, nel procedimento cautelare ante causam ex art. 700 del codice di procedura civile, vertente tra Immobiliare Alto Adriatico srl e Impresa Costruzioni Gallo-Road srl, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice monocratico del Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Privilegio, pegno, ipoteca - Riduzione dell'ipoteca - Ritenuta eseguibilità solo sulla base di sentenza passata in giudicato - Conseguente impossibilità di disporla con provvedimento cautelare d'urgenza, avente la forma dell'ordinanza - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prevalenza, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, dell'opposta interpretazione compatibile con i parametri evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 cod. civ., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui consentirebbero l'eseguibilità della riduzione di ipoteca solo sulla base di sentenza passata in giudicato, impedendo al giudice di ordinarla con provvedimento cautelare d'urgenza. Alla luce dell'orientamento ermeneutico prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, le disposizioni denunciate sono interpretabili in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell'ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell'ordinanza. Infatti, per un verso, sarebbe arbitraria l'estensione in via analogica di una norma dettata per la "cancellazione", qual è l'art. 2884 cod. civ., all'ipotesi - ontologicamente e funzionalmente diversa - della "riduzione" di ipoteca (quest'ultima comportando, a differenza dell'estinzione e della cancellazione, la mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto reale, che comunque persiste, seppur ricondotto alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito senza pregiudicare il debitore oltremisura); per altro verso, la locuzione "sentenza", contenuta nel censurato art. 2877 cod. civ. (rubricato "Spese della riduzione") va piuttosto intesa come "provvedimento conclusivo del procedimento", indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta, ben potendo quindi identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori (analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito relativa all'art. 96 cod. proc. civ., sulla responsabilità processuale aggravata, il cui testo fa del pari riferimento alla "sentenza"). Per costante giurisprudenza costituzionale, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007 ).