Pronuncia 250/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Grottola Leandro e Silva De Lima Maria Raquel, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Mon Jul 03 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

Caricamento annuncio...

Massime

Donazione - Revocazione - Revocabilità della donazione in caso di sopravvenuto riconoscimento di un figlio naturale - Condizione che il riconoscimento sia intervenuto entro un biennio dalla donazione - Irragionevolezza della limitazione temporale, contrastante con il principio della tutela dei figli nati fuori del matrimonio e lesiva del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della sopravvenienza di figli legittimi - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione, in quanto detta norma, espressione del tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, appare incompatibile con il principio dettato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che vuole assicurata ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, e viola nel contempo anche l'art. 3 della Costituzione sotto i due concorrenti profili, della disparita' di trattamento rispetto alla possibilita' di revocazione della donazione concessa senza limiti al genitore legittimo (ed anche all'adottante) in seguito alla sopravvenienza di figli legittimi, e della palese irragionevolezza.