Pronuncia 469/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1999 dal Giudice di pace di Sanremo nel procedimento civile Style Car snc contro Grizzly spa, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sanremo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri Nov 22 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Contratto - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie - Campo di applicazione - Esclusione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, per mancata equiparazione al consumatore - Prospettata irragionevolezza con effetto discriminatorio delle imprese predette, e con lesione del principio del giudice naturale e della libera iniziativa economica - Non fondatezza della questione.

Non risulta censurabile la scelta del legislatore di attribuire – in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo – la qualità di consumatore alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, escludendosi con ciò dalla relativa speciale tutela tutti quei soggetti – quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani – che in forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all’attività economica, quantunque senza finalità di lucro. La predisposizione di strumenti di tutela comuni, attuata in base a modelli uniformi nei diversi paesi dell’Unione europea, costituisce di per sé sola una idonea ragione di politica legislativa a sostegno di questa scelta, tanto più in quanto non irragionevolmente diretta a tutelare soggetti che agendo, secondo l’'id quod plerumque accidit', in modo occasionale, saltuario e non professionale, sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare su un piano di parità. Il principio della precostituzione del giudice, d’altra parte – per come reiteratamente riaffermato – è rispettato qualora l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie: né può ritenersi sussistente la lesione di detto principio in riferimento all’impossibilità di applicare, al giudizio in cui sia convenuta una società di capitali, in conseguenza del difetto della qualità di consumatore, la regola sul foro prevista dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19), del codice civile. Priva di consistenza, per mancanza di chiara e adeguata motivazione, appare la censura secondo cui la lamentata disparità di trattamento tra privato consumatore e piccolo imprenditore possa determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 41 della Costituzione.