Pronuncia 143/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra REV Gestione Crediti spa e Italteco Costruzioni srl, con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione di REV Gestione Crediti spa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l'avvocato Giuseppe Sollazzo per REV Gestione Crediti spa, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Francesco Meloncelli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Thu Jun 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Processo civile - In genere - Trascrizione della domanda giudiziale - Sintesi di plurimi diritti individuali di rilievo costituzionale - Funzione composita a tutela dell'attore e della certezza dei traffici - Limitazione alla commerciabilità del bene - Opportunità, al fine di non limitare eccessivamente la commerciabilità del bene, di un meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda trascritta si sia rivelata priva di fondamento. (Classif. 197001).

Il microsistema di pubblicità dichiarativa realizzato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta a sintesi plurimi diritti individuali e interessi generali, tutti di rilievo costituzionale. La trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione composita, anche a tutela dei terzi, che non ne permette l'assimilazione alla tutela cautelare. Da un lato, l'"effetto prenotativo" risponde al principio basilare di effettività della tutela giurisdizionale, per cui la durata del processo non può andare a detrimento dell'attore che ha ragione. Dall'altro, conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità-notizia, essa tende anche a tutelare i terzi, per consentire loro di poter valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti. ( Precedenti: S. 523/2002 ). La trascrizione della domanda persegue obiettivi di tutela dell'attore e di certezza dei traffici, gravando la proprietà del convenuto di una formalità pregiudizievole che, quale riflesso negativo dell'effetto prenotativo, può limitare di fatto la commerciabilità del bene attinto, sì da rendere opportuno un meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda trascritta si sia rivelata priva di fondamento. ( Precedenti: S. 523/2002 ).

Processo civile - In genere - Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale - Requisito -Provvedimento cautelare del giudice che ne ordina la cancellazione, ove manifestamente infondata - Omessa previsione - Necessità del giudicato - Irrisolta tensione tra valori - Problema di coerenza interna al sistema processuale - Rinvio all'esercizio non arbitrario né irragionevole della discrezionalità del legislatore. (Classif. 197001).

Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).