Pronuncia 36/1989
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Pretore di Brunico nel procedimento civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland contro la sua datrice di lavoro S.p.a. Euroclima, e avente per oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto, il Pretore di Brunico, con ordinanza del 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2120, terzo comma, codice civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento predetto; che, ad avviso del giudice remittente, la tassatività delle ipotesi contemplate dalla disposizione denunciata esclude la possibilità di estensione analogica ad altre ipotesi non previste, restando escluso pertanto il periodo trascorso dal lavoratore in servizio militare di leva; che al giudice remittente "sembra, d'altronde, fondato il dubbio che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato"; Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro e con analoga motivazione, è già stata sottoposta da altro giudice a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 802 del 1988; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Thu Feb 02 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: CONSO
Massime
ORD. 36/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CALCOLO - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA TRA I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120, comma 3
- legge-Art.