Pronuncia 142/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, lettera b), della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), così come interpretato dalla Corte di Cassazione, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Druidi Manuela e E.N.P.A.I.A. iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.I.A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per l'E.N.P.A.I.A. e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Fri Apr 05 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 142/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - VERTENZA DEL GIUDIZIO A QUO SULL'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTO MERAMENTE RIPRODUTTIVO DELLA NORMA DI LEGGE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.

Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)

Norme citate

SENT. 142/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - REQUISITI - INTERPRETAZIONE - ACQUISTO IN ITINERE - INSUFFICIENZA.

La rigidita' lessicale del precetto legale e la normativa, contestuale ma chiaramente diversa, della concorrente ipotesi della anticipazione della indennita' di fine rapporto quando ad essa si faccia ricorso per eventuali "spese sanitarie", non consentono di discostarsi, nella interpretazione dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dall'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale per l'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa sono requisiti necessari la "completa realizzazione dell'acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione" e quindi l'atto notarile da allegarsi a fondamento della richiesta, talche' non e' sufficiente un acquisto meramente in itinere.

Norme citate

SENT. 142/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - PREVISIONE E PORTATA DELL'ISTITUTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.

Riguardo all'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2120, ottavo comma, lett. b) cod. civ. - come novellato dal'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - rientra nella piena discrezionalita' del legislatore dimensionare in termini piu' o meno ampi la portata dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non essere affatto previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennita' di anzianita'). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalita' il legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali.

Norme citate

SENT. 142/91 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -ANTICIPAZIONE PARZIALE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - REQUISITI: ACQUISTO DEFINITIVO DEL BENE E FORMALE DOCUMENTAZIONE NOTARILE - NON CONCEDIBILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI ACQUISTO IN ITINERE (PAGAMENTO DILAZIONATO) OVVERO ATTRAVERSO FATTISPECIE NEGOZIALI DIVERSE DALLA COMPRAVENDITA (NEL CASO DI SPECIE: ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI DI COOPERATIVA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

L'art. 2120, ottavo comma, lett. b), del codice civile, novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel richiedere, ai fini dell'anticipazione parziale del trattamento di fine rapporto finalizzato all'acquisto della prima casa, il definitivo acquisto del bene documentato in atto notarile (v. massima B), contrasta con il canone di eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.. Cosi' come regolata dalla norma in questione, infatti, l'anticipazione non e' in concreto idonea a soddisfare la "necessita' dell'acquisto", che pure e' il fine perseguito dal legislatore. Eppertanto il requisito della definitivita', a parte l'elemento di alea che introduce perche' il lavoratore che aspira all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere se e in che misura l'anticipazione gli sara' concessa, non garantisce una pari opportunita' dei lavoratori per i quali l'anticipazione del trattamento di fine rapporto - la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982 - sia determinante per l'acquisto dell'alloggio, rispetto ai lavoratori che, dotati di maggiori dsisponibilita' economiche, siano anche senza l'anticipazione in grado di effettuarlo, e mal si concilia quindi con la rilevanza costituzionale, gia' evidenziata dalla Corte, della tutela dell'abitazione quale bene primario. Ne' ad escludere la incostituzionalita' della norma vale il fatto che la contrattazione collettiva, in base alla previsione (di clausole di miglior favore) dello stesso art. 2120, undicesimo comma, puo' consentire l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere. Percio' - assorbito il profilo svolto in relazione all'art. 45 Cost. - l'art. 1, ottavo comma, lett. b) cod. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purche' idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettivita' dell'operazione negoziale in corso. - Sull'abitazione come bene primario: S. nn. 217/1988 e 404/1988.

Norme citate