Pronuncia 54/1960

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. TOMASO PERASSI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e 577 del Cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1959 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane Giuseppe, Maria e Anna e Dellepiane Aldo, con l'intervento di Morando Giulia ed altri, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; uditi gli avvocati Annibale Mauceri e Francesco Santoro Passarelli, per Dellepiane Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 10 luglio 1959 del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960. TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Wed Jul 06 1960 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PERASSI

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Massime

SENT. 54/60 A. TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITE DELLA COMPATIBILITA' COI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - ESTENSIONE.

Il terzo comma dell'art. 30 Costituzione, nel prescrivere che la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve essere compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si riferisce non soltanto alla famiglia formata col matrimonio del padre naturale, ma anche a quella costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.

Parametri costituzionali

SENT. 54/60 B. TUTELA COSTITUZIONALE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - GENERICA DISCIPLINA DI FAVORE - RINVIO ALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DELLA TUTELA COI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA. TUTELA COSTITUZIONALE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITI RISULTANTE DAGLI ARTT. 467, 468 E 577 CODICE CIVILE AI DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO DISCENDENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.

Parametri costituzionali