Pronuncia 259/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 467 del codice civile, nel testo anteriore alla innovazione introdotta con l'art. 171 dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Re Elena ed altre e Re Roberto, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Jun 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 259/93. SUCCESSIONE EREDITARIA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI FIGLI NATURALI DI CHI LASCI OD ABBIA FIGLI LEGITTIMI, NELLA MISURA (META' DELLA QUOTA CONSEGUITA DAI FIGLI LEGITTIMI) DEL DIRITTO DI CONCORSO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA DIRETTA - LAMENTATA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITI AI POTERI DELLA CORTE DERIVANTI DAL SISTEMA SUCCESSORIO DEL CODICE DEL 1942 - ALTERNATIVE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA POSSIBILI SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non puo' operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che pero' solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della meta' della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.

Norme citate