Pronuncia 329/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), dell'art. 8, n. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), recte dell'Accordo ratificato da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma e il 5 maggio 2000 dal tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 30, 1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile; Uditi l'avvocato Carlo Tricerri per Luigi Calzavara e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Thu Sep 27 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Caricamento annuncio...

Massime

Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del concordato del 1929) - Compatibilità con il sopravvenuto accordo di modifica del 1984. - Permanente sua vigenza.

La vigenza dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che reca disposizioni in materia matrimoniale, non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985), recante modificazioni al Concordato del 1929 dal momento che il contenuto della norma in questione esclude che sia sopravvenuta la sua abrogazione - tanto espressa che tacita - per effetto del predetto Accordo modificativo; ché, anzi, da quest'ultimo può desumersi l'applicabilità della norma in assenza di altre previsioni e in attesa di un nuovo intervento del legislatore. - Sulla disciplina della materia matrimoniale concordataria, dopo l'Accordo del 1984, vedi sentenza, qui richiamata, n. 421/1993.

Norme citate

  • Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art. 18

Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la S. Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, in quanto difettano gli elementi per apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione, né potendo il vizio essere sanato dall'allegazione che di tali elementi sia fatta dalla parte costituita.

Norme citate

  • Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede-Art. 8 N. 2, comma 2
  • legge-Art.

Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita' al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.

La norma contenuta nell'art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte costituita - essa non gode di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 7 della Costituzione e rimane ferma pur dopo l'Accordo (del 1984) modificativo del Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito, affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica.

Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziche' a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.

Il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline. Per altro verso, dall'accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente, deriverebbe una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e degli artt. 129 e 129-bis del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato, sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esecutiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) assicurato dalla legge n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.

Parametri costituzionali