Pronuncia 329/2001
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), dell'art. 8, n. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), recte dell'Accordo ratificato da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma e il 5 maggio 2000 dal tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 30, 1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile; Uditi l'avvocato Carlo Tricerri per Luigi Calzavara e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Franco Bile
Data deposito: Thu Sep 27 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del concordato del 1929) - Compatibilità con il sopravvenuto accordo di modifica del 1984. - Permanente sua vigenza.
Norme citate
- Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede-Art.
- legge-Art.
- legge-Art. 18
Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Norme citate
- Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede-Art. 8 N. 2, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita' al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.
Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziche' a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice civile-Art. 129 BIS
- legge-Art. 18
- codice civile-Art. 129