Pronuncia 102/1967
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 316 e 320 del Codice civile, promosse con ordinanza emessa il 7 gennaio 1966 dal pretore di Imola su ricorso di Carla Folli in Perrella, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Imola del 7 gennaio 1966 nei riguardi degli artt. 316 e 320 del Codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Sat Jul 08 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI