Pronuncia 102/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 316 e 320 del Codice civile, promosse con ordinanza emessa il 7 gennaio 1966 dal pretore di Imola su ricorso di Carla Folli in Perrella, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Imola del 7 gennaio 1966 nei riguardi degli artt. 316 e 320 del Codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Sat Jul 08 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 102/67. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - RAPPRESENTANZA DEI FIGLI - PREVALENZA DELLA POSIZIONE DEL PADRE RISPETTO A QUELLA DELLA MADRE - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COMPATIBILITA'.

La patria potesta', cioe' quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, e' attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potesta', sia pure in conformita' delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era gia' titolare. La prevalenza della volonta' del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volonta' unitaria riferibile al consorzio stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potesta' e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacche' deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potesta' puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volonta' del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarieta' della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.