Pronuncia 6/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 317-bis del codice civile promosso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento vertente tra T. F. e l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Arezzo, con ordinanza del 23 marzo 2011, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 317-bis del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Thu Jan 12 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Filiazione - Decreto del Tribunale per i minorenni emesso in esito al procedimento di affidamento contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali - Idoneità di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317- bis cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Arezzo, nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali, costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c., per difetto di legittimazione del giudice rimettente, il quale ha sollevato la questione nell'ambito di procedimento originato da reclamo avverso la trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.), che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale. In senso conforme, sent. n. 47 del 2011.