Pronuncia 23/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1995 dal Tribunale per i minorenni di Genova atti relativi a P. L. iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 317-bis del codice civile e 38 disp. att. cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Mon Feb 05 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 23/96. MINORI - FIGLI NATURALI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - COMPETENZA IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - NON PERTINENZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - NATURA DEL GIUDIZIO PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO - PROCEDIMENTO CONTENZIOSO "TRA I GENITORI" NON COINVOLGENTE PIU' DIRETTAMENTE IL MINORE - INFONDATEZZA.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, nell'attribuire al Tribunale dei minorenni la competenza in ordine alle controversie relative all'affidamento dei figli minori naturali, assegnano non al medesimo giudice, ma al Tribunale ordinario, la competenza ad adottare i provvedimenti tanto di determinazione che di adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario. Infatti, l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie concernenti l'adeguamento dell'assegno - termini in cui va circoscritta la questione, in quanto il giudizio 'a quo' ha ad oggetto l'adeguamento successivo, e non la determinazione dell'assegno alimentare contestuale all'affidamento del figlio naturale - trova la sua intrinseca e ragionevole giustificazione nel fatto che la lite e' un procedimento contenzioso "tra i genitori": esso non coinvolge piu' direttamente il minore, bensi' due soggetti maggiorenni, ed ha come 'causa petendi' la comune qualita' di genitori e come 'petitum' la determinazione del contributo che l'uno deve versare all'altro. L'attribuzione al Tribunale ordinario di una competenza unitaria in materia per i figli legittimi discende invero dal carattere necessariamente unitario di quel processo, che coinvolge il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra i coniugi che relativamente al mantenimento della prole. red.: A. Greco

Norme citate