Pronuncia 258/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Genova, sui ricorsi riuniti proposti da Panni Giorgio contro l'Ufficio del Registro di Genova, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visti l'atto di costituzione di Panni Giorgio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Massimo Vari; uditi gli avvocati Gianni Marongiu e Gianluigi Masnata per Panni Giorgio e l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Massimo VARI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Massimo Vari
Data deposito: Thu Jun 20 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 20 (ORA ART. 14 DEL D.LGS. 31/10/1990, N. 346)
- codice civile-Art. 1026
Parametri costituzionali
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Usufrutto, uso, abitazione - Ritenuta mancanza di criteri atti a commisurare l’imposizione fiscale alla durata nel tempo del diritto - Presupposto erroneo - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 23 (ORA ART. 17 DEL D.LGS. 31/10/1990, N. 346)
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 20 (ORA ART. 14 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE 1990, N. 346)