Pronuncia 258/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Genova, sui ricorsi riuniti proposti da Panni Giorgio contro l'Ufficio del Registro di Genova, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visti l'atto di costituzione di Panni Giorgio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Massimo Vari; uditi gli avvocati Gianni Marongiu e Gianluigi Masnata per Panni Giorgio e l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Massimo VARI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Massimo Vari

Data deposito: Thu Jun 20 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile. - In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996. - Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.

Norme citate

Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Usufrutto, uso, abitazione - Ritenuta mancanza di criteri atti a commisurare l’imposizione fiscale alla durata nel tempo del diritto - Presupposto erroneo - Non fondatezza della questione.

Il rimettente - nel sollevare la questione della imposizione fiscale di usufrutto, uso e abitazione, con riguardo all'elemento durata - non considera che l'art. 23 del d.P.R. n. 637 del 1972 (ora art. 17 del decreto legislativo n. 346 del 1990), proprio per meglio adeguare la tassazione al bene goduto, stabilisce diversi coefficienti di calcolo della base imponibile a seconda della durata nel tempo del diritto. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sul presupposto della mancanza nella norma denunciata di criteri atti a commisurare, per tutti e tre i diritti reali, l'imposizione fiscale alla maggiore o minore durata di essi nel tempo.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 23 (ORA ART. 17 DEL D.LGS. 31/10/1990, N. 346)
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 20 (ORA ART. 14 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE 1990, N. 346)