Pronuncia 90/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, comma primo, del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 (responsabilità del vettore ferroviario in relazione alla perdita di cose) promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1975 dal Pretore di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra la Soc. r.l. G. Mazzocca & C. e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 1976. Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 70 e 77, primo comma, e 28 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Antonio La Pergola

Data deposito: Wed May 12 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 90/82 A. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA SOMMA DI L. 15.000 PER CHILOGRAMMO DI PESO NETTO (RADDOPPIABILE IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 70 E 77 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA L. DI DELEGAZIONE N. 183 DEL 1960) - ESCLUSIONE - RISPONDENZA DELLA NORMA DELEGATA AI CRITERI DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE (NON CONTRASTANDO IL (LIMITATO) MASSIMALE CON IL SUPERAMENTO DELLA POSIZIONE MONOPOLISTICA DEL VETTORE, ADEGUANDOSI ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL SETTORE).

La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate - prevista dal d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 - non viola i criteri posti dalla legge delega (art. 2 legge 27 febbraio 1960 n. 183). L'esistenza di massimali per il risarcimento dei danni alle cose trasportate, infatti, non trae motivo dal pur gravoso regime di responsabilita` incombente sul vettore ferroviario, ne` dalla sua originaria posizione di monopolista. Il legislatore delegante, di fronte alle dimensionii assunte dal trasporto ferroviario, che e` trasporto di massa, ha semmai tenuto presente la necessita` di non esporre l'Azienda Autonoma a insostenibili oneri finanziari; e d'altra parte si e` preoccupato di disporre che la funzione sociale e la natura del pubblico servizio adempiuto dalla Ferrovie non influissero soverchiamente sul livello delle tariffe applicate. E cosi` operando ci si e` anche conformati alla prescrizione dell'art. 2, lettera a) e c) della legge delegante di adeguare condizioni e tariffe per il trasporto ferroviario di cose - fin dove possibile, senza deroghe alle vigenti norme del diritto italiano - alla "legislazione ferroviaria internazionale". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 n. 1 lettera c) e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 (responsabilita` del vettore ferroviario in relazione alla perdita di cose) proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato, ad un massimale, raddoppiabile nel caso di dolo o colpa grave del vettore concreterebbe una violazione delle direttive della legge delegante (27/2/1960 n. 183), la quale nell'investire il Governo della revisione delle condizioni per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, prescriverebbe, tra l'altro, che si abbandonino i residui criteri collegati con l'originaria posizione monopolistica del vettore.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 52
  • legge-Art. 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 50

SENT. 90/82 B. - FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (STANTE LA RAZIONALITA' DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE IN FORZA DI DISCIPLINA DEROGATORIA, CONSENTITA DALL'ART. 1680 COD. CIV. PER ESIGENZE PECULIARI AL TRAFFICO FERROVIARIO, OPERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO).

La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 90/82 C. - FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 28 COST. - ADEGUATEZZA DELLE NORME DENUNCIATE AL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA P.A. IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO (NON ESCLUSA, MA DISCIPLINATA SECONDO LIMITI ADEGUATAMENTE GIUSTIFICABILI) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le disposizioni che limitano la responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita, anche parziale delle cose trasportate, non escludono la responsabilita` dell'Amministrazione stessa, bensi` la regolano alla stregua della legge che disciplina il trasporto ferroviario, determinandone i limiti in misura giustificata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197, proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato ad un massimale concreterebbe una violazione dell'art. 28 Cost., in quanto il principio di responsabilita` in esso sancito non consentirebbe che il vettore sia esonerato, nemmeno entro i limiti previsti nel caso in esame, dall'obbligo del risarcimento).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 50
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 52

Parametri costituzionali