Pronuncia 262/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, promosso dal Collegio arbitrale di Padova nel procedimento vertente tra la S.I.PER. - Società Immobiliare Perginese snc di F.P. & C. e P.F., con ordinanza del 7 novembre 2014, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito: Fri Dec 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

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Massime

Prescrizione - Società in nome collettivo - Azioni di responsabilità contro gli amministratori - Sospensione della prescrizione finché questi rimangono in carica - Mancata previsione - Irragionevole trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7), cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. È irragionevole la previsione di un trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice, che beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché questi rimangono in carica, in base all'elemento della personalità giuridica in quanto la ratio della causa di sospensione non ha alcuna attinenza con quest'ultima, ma risiede nella difficoltà per la società di acquisire, durante la permanenza in carica degli amministratori, compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità. La personalità giuridica, da un lato, vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria e, dall'altro lato, non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica. Inoltre, una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione, non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali. (Restano assorbite le censure sollevate con riguardo all'art. 24 Cost.). Sul nesso tra valutazione di rilevanza ed accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, v. la citata sentenza n. 61/2012. Sulla verifica, in sede di valutazione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, v. le citate sentenze nn. 34/2010 e 62/1992. Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile, da parte del giudice a quo , dell'esistenza di un giudizio ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 270/2010. Sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 2941, n. 7, cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, v. la citata sentenza n. 322/1998. Sull'obbligo, gravante sul giudice a quo , di esplorare la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale, v. la sentenza n. 221/2015.