Pronuncia 322/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi Michele; Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Annibale Marini
Data deposito: Fri Jul 24 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA