Pronuncia 322/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi Michele; Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Fri Jul 24 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 322/98. PRESCRIZIONE E DECADENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITA' IN TEMA DI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' DI PERSONE ED I LORO AMMINISTRATORI PER LE AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO QUESTI ULTIMI, FINCHE' SONO IN CARICA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DI CAPITALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA DI TALI SOCIETA', A FRONTE DELLE IRREGOLARITA' DEI LORO AMMINISTRATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, fintantoche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, in quanto - posto che, se esorbita dai compiti del Giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata, purche' la norma richiamata costituisca un valido 'tertium comparationis', tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte; che la 'ratio' della sospensione della prescrizione fra societa' con personalita' giuridica ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore; e che identica 'ratio' ricorre anche per la societa' in accomandita semplice, che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale - resta del tutto irrilevante, rispetto alla 'ratio' della sospensione della prescrizione, che si tratti di societa' avente personalita' giuridica o di una societa' in accomandita semplice; sicche', siffatta omogeneita' di situazione, sotto tale aspetto (non intaccata dalla diversita' di disciplina che il legislatore detta, per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice, in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore) rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. - S. n. 2/1998. red.: S. Di Palma