Pronuncia 52/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965; Visti gli atti di costituzione di Maggipinto Francesco e dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca: udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Thu May 26 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 52/66. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3475 - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA EFFETTIVA DELLA PROPRIETA' PRIVATA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INCLUSIONE DI BENE PER META' EREDITATO IN DATA ANTERIORE DA SOGGETTO DIVERSO DALL'ESPROPRIANDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo per superamento dei confini della delegazione legislativa, il decreto di esproprio per riforma fondiaria (D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475), quando, nel determinare la quota di scorporo, si tiene presente non l'intera masserizia, ma soltanto meta' della stessa che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando, non tenendosi conto che l'altra meta' apparteneva a titolo ereditario a persona diversa dall'espropriando. Non e' influente la circostanza che l'espropriato, al 15 novembre 1949, era erede apparente e che percio' l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtu' dell'art. 534, secondo comma, del Codice civile (diritto dei terzi), poiche' la norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'ente che, di fatto, non e' terzo in buona fede poiche', prima dell'acquisto, godeva dell'esistenza dell'erede vero.

Norme citate

Parametri costituzionali