Pronuncia 170/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1997 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra F. W. e P. S. ed altri, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare; Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri May 14 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 170/99 A. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER IL MARITO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.

SENT. 170/99 B. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER LA MOGLIE - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE" PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, in quanto - mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 cod. civ., in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della moglie, delle circostanze della procreazione - non altrettanto puo' dirsi nel caso di impotenza di generare del marito, tenuto conto delle caratteristiche di tale forma di impotenza, che anche la moglie puo' ignorare, e del fatto che, in tal caso, le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, la sola consapevolezza dell'adulterio non essendo elemento sufficiente ad escludere la paternita' del marito; ed in quanto, una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, e' tuttavia caratterizzata da una propria "causa petendi", costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziche' alla conoscenza dell'impotenza del marito.

Parametri costituzionali