Pronuncia 266/2006

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, promossi con ordinanze del 5 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 rispettivamente dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Rovigo, e dell'art. 235 del codice civile, promosso con ordinanza del 30 marzo 2005 dalla Corte di appello di Venezia, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 737 del registro ordinanze 2004, 203 e 327 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004 e numeri 16 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di costituzione di T.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 e nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; uditi l'avvocato Giancarlo Pezzano per T.S. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Thu Jul 06 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 266/06 A. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DEL FIGLIO CONCEPITO DURANTE IL MATRIMONIO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PREVENTIVA PROVA DELL'ADULTERIO NEL PERIODO DEL CONCEPIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - ASSERITA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E APODITTICA AFFERMAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.

SENT. 266/06 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DEL FIGLIO CONCEPITO DURANTE IL MATRIMONIO - ESAME DELLE PROVE TECNICHE DALLE QUALI RISULTINO NEL FIGLIO CARATTERISTICHE GENETICHE O DEL GRUPPO SANGUIGNO INCOMPATIBILI CON QUELLE DEL PRESUNTO PADRE - SUBORDINAZIONE ALLA PREVIA DIMOSTRAZIONE DELL'ADULTERIO - IRRILEVANZA DELLA SOLA PROVA DELL'ADULTERIO AL FINE DI ESCLUDERE LA PATERNITÀ, E IDONEITÀ DELLE PROVE GENETICHE O EMATOLOGICHE AD ACCERTARE LA NON ESISTENZA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare, infatti, l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa la irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica. > >- Sulla impossibilità della Corte, in presenza di un "diritto vivente", di proporre differenti soluzioni interpretative, v. sentenza citata n. 299/2005. > >- Sulla tutela di diritti fondamentali attinenti lo status e la identità biologica, v. sentenza citata n. 50/2006.