Pronuncia 189/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2096, 2109, 2120 cod. civ in rel. all'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (rapporto di lavoro durante il periodo di prova - periodo di riposo - indennità di anzianità), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Bruno e la Fattoria Pavan di Antonio Mario Zaccheo, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975; 2) ordinanza emessa il 30 maggio 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Spedicato Giuseppe e la S.a.s. Termil, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975; 3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Cadoni Antonio e l'E.N.E.L., iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30 giugno 1976; 4) ordinanza emessa il 22 settembre 1976 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rosati Daniela e la American Express Bank, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 22 dicembre 1976; 5) ordinanza emessa il 25 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Ruzzi Liliana e la S.p.a. W.I.N.A.C., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979. Visti gli atti di costituzione di De Simone Bruno, della S.a.s. Termil, di Spedicato Giuseppe, di Cadoni Antonio e di Rosati Daniela e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini; uditi gli avvocati Luciano Ventura per De Simone, Francesco Fornario per la Soc. Termil, Luciano Ventura per Rosati e Roberto Muggia per Cadoni e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. 2. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova è licenziato durante il periodo di prova medesimo. 3. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. 4. - Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con le ordinanze dei Pretori di Milano, Roma e Napoli di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI, GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Mon Dec 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 189/80 E. (ORDINANZA PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 16 GENNAIO 1980) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - NATURA PERENTORIA E CONGRUITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA' DI COSTITUZIONE TARDIVA.

Come la Corte ha gia' avuto occasione di ribadire, il termine previsto per la costituzione delle parti nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha natura perentoria in considerazione del fatto che l'inutile decorso di esso ha influenza nell'ulteriore svolgimento del giudizio, consentendo che la decisione possa essere assunta in camera di consiglio invece che in udienza pubblica; la congruita' del termine previsto, e' tale da garantire la effettivita' del diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la decorrenza di esso dipende da un evento certo (pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) facilmente conoscibile dalle parti interessate. (Inammissibilita', per tardivita', della costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale cui si riferisce la sentenza n. 189/1980, del Sig. Spedicato Giuseppe). - S. 141/1970 e 166/1972.

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 3
  • legge-Art. 25

SENT. 189/80 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NON SPETTANZA AL LAVORATORE ASSUNTO CON PATTO DI PROVA IN CASO DI RECESSO DURANTE IL SUDDETTO PERIODO - RICONSIDERAZIONE DELLA QUESTIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.

SENT. 189/80 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' - ANZIANITA' - PERIODO DI PROVA - SPETTANZA DELL'INDENNITA' DALLA DEFINITIVITA' DELL'ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Il prestatore di lavoro che rivesta la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. ha diritto a percepire l'indennita` di anzianita` di cui all'art. 9 l. n. 604 del 1966 quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. Va percio' dichiarato incostituzionale, in via conseguenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n.87, l'art. 10 della l. n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'indennita` di anzianita` quando il lavoratore assunto in prova e` licenziato durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 204/1976

Norme citate

  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 10

SENT. 189/80 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE - FERIE ANNUALI - LAVORATORE ASSUNTO IN PROVA - RECESSO DURANTE DETTO PERIODO DI PROVA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO A FERIE RETRIBUTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Il diritto alle ferie annuali retribuite e` garantito dall'art. 36, ultimo comma, Cost. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta e quindi il periodo di riposo, seppur ragguagliato ad un anno, ben puo` essere frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantita` di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore presso l'imprenditore che procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di ininterrotto servizio. E' percio' illegittimo costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 36, ultimo comma, Cost., l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 66/63

SENT. 189/80 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - RECESSO AD NUTUM - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PROVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Va riconosciuta la sindacabilita` del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilita` dell'atto nel quale si esprime tutte le volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in presenza di una motivazione apparente) lo provi illecitamente motivato. Cosi` interpretate, le disposizioni di cui agli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n.604, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova, non contrastano con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost.. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l'assunzione avviene a mezzo di concorso); l'art. 4 Cost. non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro; ne` l'art. 35 Cost. impone l'applicazione indiscriminata del principio della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti; la liberta` e dignita` del lavoratore, ex art. 41, comma secondo, Cost., e` garantita dalla riconosciuta possibilita` di impugnazione del licenziamento effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l'inversione dell'onere della prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la nullita` del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali. - cfr. SS. nn. 174/1972, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976

Norme citate