Pronuncia 7/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Baratelli Enrico e Ditta S.a.s. Plastak Machinery ed altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.. Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Jan 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 7/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.

In caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, il danno da risarcirsi (ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 2121 cod. civ.) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione (e cosi' qualificato, attesa la possibilita' del verificarsi di piu' ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza della obbligazione propria del rapporto, cioe' anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, pero', il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore, detraibile, se provato dal datore di lavoro. L'eventualita' di una determinazione del danno in misura diversa dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende, quindi, dalla norma di previsione, che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno con la possibilita' che siano comprese tutte le retribuzioni, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore o dalla sentenza riparatrice. La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha gia' ritenuto costituzionalmente legittima, puo' comprendere solo una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entita' inferiore alle cinque mensilita', o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilita' liquidate. - S. n. 178/1975.

Norme citate

SENT. 7/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - OBBLIGHI ASSICURATIVI PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA REINTEGRAZIONE - PRETESA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Come sia i giudici di merito che la Corte di cassazione ritengono, a seguito e per l'effetto dell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, del principio della c.d. stabilita' reale, il licenziamento, poi ritenuto illegittimo

Norme citate

  • legge-Art. 18

Parametri costituzionali

SENT. 7/86 C. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - CONCEZIONE MODERNA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA DI SALARIO PREVIDENZIALE.

Specie ai fini previdenziali, la retribuzione, nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non e' piu' il corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario previdenziale e, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto cio' che al lavoratore e' corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).

Norme citate

  • legge-Art. 12