Pronuncia 237/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dalla Corte d'appello di Bologna - sezione per i minorenni - sul ricorso di Pardera Gino, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972. Visto l'atto di costituzione di Pardera Gino; udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito l'avv. Luigi Neri, per il Pardera.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Jul 17 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 237/74. FILIAZIONE - LEGITTIMAZIONE PER DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LIMITI - COESISTENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO - COD. CIV., ART. 284, N. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI DI PREESISTENZA DI FIGLI GIA' LEGITTIMATI PER DECRETO - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSENSO DEI FIGLI LEGITTIMI O MAGGIORENNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.