Pronuncia 91/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, in correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Pesce Giacomo e l'INAM, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974; 2) ordinanza emessa il 18 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974; 3) ordinanza emessa il 19 giugno 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra Navarra Antonio e l'INPS, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975; 4) ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Torino - sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Navarra Antonio e dell'INAM; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi l'avv. Franco Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile nel suo collegamento con l'art. 1900, stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Savona con l'ordinanza 16 novembre 1973; b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nel suo collegamento con l'art. 1895 stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze 18 aprile 1974, 19 giugno 1974 e 17 aprile 1975. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Leonetto Amadei
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: OGGIONI