Pronuncia 8/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile promossi dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con ordinanze del 21 gennaio e del 25 febbraio 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 14 dicembre 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 9, 29 e 21 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8, 11 e 14, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Comune di Campi Bisenzio e di L. P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 e nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 gli avvocati Vincenzo Stumpo per l'INPS, Federico De Meo per il Comune di Campi Bisenzio, Francesco D'Addario per L. P. e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2022; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione all'art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito: Fri Jan 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Impiego pubblico - In genere - Prestazione asseritamente retributiva indebitamente erogata da un ente pubblico (nella specie: permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero e la tutela dell'accipiente in buona fede nonché violazione della sovranità nazionale quale conseguenza dell'applicazione di norme CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo che si riverbera sulla rilevanza e inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi, quali, nella specie, i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore. Da un lato il rimettente non si confronta con l'assetto normativo vigente, secondo cui tali permessi hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrati sì alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico al lavoratore (compresi i dipendenti pubblici) che versi in stato di bisogno per la condizione di disabilità grave, propria o di un suo familiare. Dall'altro, in presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41086; S. 224/2018 - mass. 40932 ).

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - In genere - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie: indennità di disoccupazione) - Indebito retributivo (nella specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione della sovranità nazionale quale conseguenze dell'applicazione di norme CEDU - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede né l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (nel caso di specie: indennità di disoccupazione) e le somme percepite in buona fede quando la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita; né in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nella specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. In presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti: S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41087 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 11
  • Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1

Impiego pubblico - In genere - Indebito retributivo (nel caso di specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero del creditore pubblico e la tutela dell'accipiente in buona fede - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ. nella parte in cui si applica in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nel caso di specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. L'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele - previdenziali, pensionistiche, assicurative e assistenziali, cui si aggiunge l'art. 2126 cod. civ., riferito a una prestazione di natura retributiva - che supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tali casi non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della indicata disciplina eccezionale, frutto di una valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore. Al di fuori del raggio di tali disposizioni speciali, opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ. Sennonché, a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell' accipiens , i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione. Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, il cui perno risiede nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che plasma, per un verso, ex art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, per un altro verso, la buona fede oggettiva, dando fondamento, ex art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo. In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell' accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. Infine, allontana definitivamente il dubbio dei rimettenti la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti de legittimo affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito. ( Precedenti: S. 148/2017 - mass. 41098; S. 431/1993 - mass. 20160; O. 264/2004 - mass. 28687 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1