Pronuncia 8/2023
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile promossi dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con ordinanze del 21 gennaio e del 25 febbraio 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 14 dicembre 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 9, 29 e 21 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8, 11 e 14, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Comune di Campi Bisenzio e di L. P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 e nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 gli avvocati Vincenzo Stumpo per l'INPS, Federico De Meo per il Comune di Campi Bisenzio, Francesco D'Addario per L. P. e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2022; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione all'art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito: Fri Jan 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Impiego pubblico - In genere - Prestazione asseritamente retributiva indebitamente erogata da un ente pubblico (nella specie: permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero e la tutela dell'accipiente in buona fede nonché violazione della sovranità nazionale quale conseguenza dell'applicazione di norme CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Impiego pubblico - In genere - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie: indennità di disoccupazione) - Indebito retributivo (nella specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione della sovranità nazionale quale conseguenze dell'applicazione di norme CEDU - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Impiego pubblico - In genere - Indebito retributivo (nel caso di specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero del creditore pubblico e la tutela dell'accipiente in buona fede - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1