Pronuncia 60/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1284 cod.civ. promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Galimberti Martino e Varesi Ferruccio, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 15 luglio 1977; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1978 dal pretore di Piombino nel procedimento civile vertente tra Maiolini Silvano e Tozzi Iole, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Guido Astuti; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 60/80 A. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - MISURA LEGALE - SAGGIO FISSO DEL 5% ANNUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 1284, comma primo, cod. civ., non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la situazione di chi, non avendo altro titolo giuridico, ha diritto agli interessi nella misura legale del 5% annuo, non e` raffrontabile con quella di chi, avvalendosi dell'autonomia negoziale, pattuisce la corresponsione di interessi superiori; e, per altro verso, in quanto l'interesse legale, nel vigente sistema normativo, puo` avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha, di regola, funzione reintegrativa dell'inflazione monetaria, la quale solo indirettamente o mediatamente influenza la disciplina del saggio degli interessi legali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., sotto i profili della disparita` di trattamento tra creditori, nonche` tra creditori e debitori).

Parametri costituzionali

SENT. 60/80 B. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - MISURA LEGALE - SAGGIO FISSO DEL 5% ANNUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La norma che fissa nel 5% annuo la misura degli interessi legali non costituisce un ostacolo alla formazione del risparmio, che l'art. 47 Cost. tutela come indirizzo generale di politica economica della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., in riferimento all'art. 47 Cost.). - v. S. n. 29/1975.

Parametri costituzionali

SENT. 60/80 C. POLITICA ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE - PROVVEDIMENTI INTESI A CONTENERE GLI EFFETTI DELLA INFLAZIONE MONETARIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA.

L'eventuale adozione di provvedimenti intesi a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione monetaria, e` frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalita` del legislatore, le quali sfuggono, di massima, al sindacato di legittimita` costituzionale. - v. S. 126/1979.