Pronuncia 44/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale dispone: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente», nonché dall'art. 1056 del codice civile, secondo cui: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia», giudizio iscritto al n. 136 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2002 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato Carlo Rienzi per i presentatori Giuliani Livio, Boscaino Paola, Lion Marco, Pagliai Adriana Lorenza, Musacchio Roberto e Scotton Natalina.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Thu Feb 06 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

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Massime

Servitù - Norme relative alla costituzione coattiva di elettrodotto - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Inesistenza di limiti espressi o implicitamente desumibili dal sistema costituzionale - Univocità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta.

E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l’abrogazione degli articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1056 del codice civile, in quanto prevedono che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Non esistono, infatti, limiti o impedimenti costituzionali, espressi o impliciti, invocabili nella specie ed il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria contenuta specificamente nelle due norme, di tenore sostanzialmente identico, senza estendersi ad altra disciplina, analoga o di dettaglio. – Sugli effetti eventualmente caducatori o di adattamento provocati su una disciplina di dettaglio non direttamente investita dal quesito referendario, menzionata la sentenza n. 46/2000.

Norme citate

Parametri costituzionali