Pronuncia 44/2003
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale dispone: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente», nonché dall'art. 1056 del codice civile, secondo cui: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia», giudizio iscritto al n. 136 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2002 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato Carlo Rienzi per i presentatori Giuliani Livio, Boscaino Paola, Lion Marco, Pagliai Adriana Lorenza, Musacchio Roberto e Scotton Natalina.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Annibale Marini
Data deposito: Thu Feb 06 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIEPPA
Massime
Servitù - Norme relative alla costituzione coattiva di elettrodotto - Richiesta di abrogazione con 'referendum' popolare - Inesistenza di limiti espressi o implicitamente desumibili dal sistema costituzionale - Univocità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta.
Norme citate
- regio decreto-Art. 119
- codice civile-Art. 1056