Pronuncia 38/1959

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciocia Ettore e la Cooperativa edilizia "Colli Aminei", iscritta al n. 21 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 7 giugno 1958. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca; uditi l'avvocato Franco Gualtieri, per la Cooperativa edilizia "Colli Aminei", l'avvocato Ernesto Stassano, per Ciocia Ettore, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinte le eccezioni preliminari dedotte dalla Società Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 5 febbraio 1958 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Antonio Manca

Data deposito: Thu Jul 09 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 38/59 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - QUESTIONE PRELIMINARE DECISA DAL GIUDICE A QUO CON SENTENZA - GIUDIZIO DI RILEVANZA IMPLICITO - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI RISOLVERE LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' SENZA ATTENDERE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.

Quando, nel giudizio principale, la questione di legittimita' costituzionale e' subordinata ad altra questione, la sentenza con cui il giudice a quo risolve la questione preliminare e l'ordinanza con cui lo stesso giudice, in base alla decisione adottata con la sentenza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita', sono provvedimenti strettamente connessi. Percio' non occorre, nell'ordinanza, una ulteriore motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalita' per la decisione di merito. Ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, e' irrilevante che la sentenza del giudice a quo non sia passata in giudicato. Cfr.: 10/1959 B, 48/1957.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 38/59 B. DECRETI DELEGATI - EMANAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Vedi: Sent. 37/1957 B.

Parametri costituzionali

SENT. 38/59 C. DECRETI DELEGATI - EMANAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Vedi: Sent. 37/1957 C.

Parametri costituzionali

SENT. 38/59 D. CODICE CIVILE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 262 (APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL TESTO UNIFICATO DEL CODICE) - NATURA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DELEGATO.

Il potere conferito al Governo, con le leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, di emendare il testo del Codice civile del 1865 e procedere al coordinamento delle relative disposizioni anche con altre norme, non contenute nello stesso testo, non era cessato con l'approvazione e la pubblicazione separata dei singoli libri del nuovo Codice. Ad ulteriore coordinamento il Governo poteva legittimamente procedere prima di approvare e pubblicare il testo unificato del nuovo Codice. Il decreto 16 marzo 1942, n. 262, con cui il testo unificato venne approvato ha carattere di provvedimento legislativo delegato perche' emesso in base alla delega contenuta nelle citate leggi n. 2814 del 1923 e n. 2260 del 1925.

Norme citate

  • regio decreto-Art.

SENT. 38/59 E. PROPRIETA' - DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ART. 875 CODICE CIVILE - INCISO: "OVVERO A DISTANZA MINORE DELLA META' DI QUELLA STABILITA' DAI REGOLAMENTI LOCALI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'inciso "ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita' dai regolamenti locali", inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, gia' pubblicato in libri separati, non costituisce una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprieta' che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato (art. 873 Codice civile e art. 64 libro separato della proprieta'). E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per il motivo che il Governo, approvando il testo unificato del Codice col decreto 16 marzo 1942, n. 262, avrebbe ecceduto, per quanto concerne il suddetto inciso, dai limiti della delega conferitagli con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260. - S. nn. 37/1957, 54/1957.

Norme citate

SENT. 38/59 F. PROPRIETA' - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI - CONSEGUENTI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' PRIVATA - ART. 875 COD. CIV. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le limitazioni alla proprieta' privata, derivanti dall'obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprieta' alla quale il Codice civile si riferisce in varie disposizioni. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 875 Codice civile (comunione forzosa del muro che non e' sul confine), sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. Non e' poi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 875 Codice civile, secondo la quale la comunione del muro che non e' sul confine si puo' ottenere pagando le indennita' relative al valore della meta' del muro ed al valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica.