Pronuncia 38/1959
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciocia Ettore e la Cooperativa edilizia "Colli Aminei", iscritta al n. 21 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 7 giugno 1958. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca; uditi l'avvocato Franco Gualtieri, per la Cooperativa edilizia "Colli Aminei", l'avvocato Ernesto Stassano, per Ciocia Ettore, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinte le eccezioni preliminari dedotte dalla Società Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 5 febbraio 1958 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Relatore: Antonio Manca
Data deposito: Thu Jul 09 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AZZARITI
Massime
SENT. 38/59 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - QUESTIONE PRELIMINARE DECISA DAL GIUDICE A QUO CON SENTENZA - GIUDIZIO DI RILEVANZA IMPLICITO - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI RISOLVERE LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' SENZA ATTENDERE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
SENT. 38/59 B. DECRETI DELEGATI - EMANAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Parametri costituzionali
SENT. 38/59 C. DECRETI DELEGATI - EMANAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Parametri costituzionali
SENT. 38/59 D. CODICE CIVILE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 262 (APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL TESTO UNIFICATO DEL CODICE) - NATURA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DELEGATO.
Norme citate
- regio decreto-Art.
SENT. 38/59 E. PROPRIETA' - DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ART. 875 CODICE CIVILE - INCISO: "OVVERO A DISTANZA MINORE DELLA META' DI QUELLA STABILITA' DAI REGOLAMENTI LOCALI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- regio decreto-Art.
- codice civile-Art. 875
- legge-Art.
- legge-Art.