Pronuncia 132/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni nei procedimenti civili riuniti, promossi con reclami del Procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) in riferimento agli artt. 32 e 34 della Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992 Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Fri Mar 27 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 132/92 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - VACCINAZIONE DEI BAMBINI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DA PARTE DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE - PREVISTA IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DEL BAMBINO NON VACCINATO DALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ASSERITA INCOERCIBILITA' DELL'OBBLIGO IN FORMA SPECIFICA (CON CONSEGUENE VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E DEL DIRITTO DEL MINORE ALL'ISTRUZIONE) - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - RICONOSCIMENTO AL GIUDICE MINORILE DEL POTERE DI DISPORRE LA VACCINAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI GENITORI INADEMPIENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

La previsione di una (mera) sanzione amministrativa, discrezionalmente determinata dal legislatore a carico dell'esercente la potesta' genitoriale che non adempie all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomelitica entro il primo anno di vita, non esclude la possibilita' che il giudice minorile (su ricorso del p.m., dei parenti, o d'ufficio) adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per l'attuazione in forma specifica dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volonta' dei genitori: in tal modo dovendo ritenersi specificamente tutelata la salute del minore nonche' il suo diritto all'istruzione, altrimenti compromesso dalla preclusione a frequentare la scuola dell'obbligo, prevista - a tutela della salute collettiva - nei confronti del bambino che non sia stato vaccinato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' della L. 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata - in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. - assumendo l'incoercibilita' dell'obbligo di vaccinazione del minore in caso di inadempimento dei genitori). - V. anche massima seguente; circa l'obbligo dell'operatore sanitario di segnalare i casi di omissione o rifiuto di vaccinazione, v. S. n. 26/1991.

Norme citate

  • legge-Art.

SENT. 132/92 B. LIBERTA' PERSONALE - TRATTAMENTI SANITARI COATTIVI - CONFIGURABILITA' COME TALE DELLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA DEL BAMBINO NON ANCORA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - ESCLUSIONE.

La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volonta', dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicche' non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della liberta' personale.

Parametri costituzionali

SENT. 132/92 C. FILIAZIONE - POTESTA' DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORENNE - NATURA E LIMITI - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MINORILE DI PROVVEDIMENTI IDONEI A TUTELARE L'INTERESSE DEL MINORE IN SOSTITUZIONE O CONTRO LA VOLONTA' DEI GENITORI - INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEI GENITORI DELL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL BAMBINO ALLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA.

La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.