Pronuncia 157/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); dell'art. 738, primo comma, del codice di procedura civile; dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione nel ricorso proposto dall'Immobiliare S. Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il giudice relatore di un procedimento camerale, instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera societaria, con ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a norma del quale il tribunale giudica in numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma primo, del codice di procedura civile, che nel disciplinare i procedimenti camerali stabilisce che il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio; c) dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che regola la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali in relazione alla nuova disciplina della responsabilità dei giudici; che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio decreto n. 12 del 1941 e l'articolo 738 del codice di procedura civile sarebbero illegittimi, essendo irragionevole l'attribuzione della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al giudice collegiale anziché a giudice monocratico, mentre l'art. 16 della legge n. 117 del 1988 sarebbe illegittimo, per non avere differenziato la responsabilità del relatore da quella degli altri membri del collegio; Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988; ordinanza n. 95 del 1987; sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), 738, primo comma, del codice di procedura civile e 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Gabriele Pescatore

Data deposito: Tue Mar 21 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 157/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE.

Nei procedimenti camerali il giudice relatore, nominato dal Presidente del collegio ai sensi dell'art. 738 c.p.c., non essendo titolare di propri, autonomi, poteri decisori, non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale.

ORD. 157/89 B. SOCIETA' DI CAPITALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO'.

E' manifestamente inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale degli art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 738, comma 1, c.p.c.; 16, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 177, in riferimento agli art. 97 e 101 Cost..

Norme citate