Pronuncia 64/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto comma, cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza, emessa il 20 gennaio 1976 dal Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Marmo Dante ed altri e la Soc.p.az. Michelin Italiana, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976. Visto l'atto di costituzione della Soc.p.az. Michelin Italiana, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la società Michelin Italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. con la ordinanza 20 gennaio 1976 dal Pretore di Torino, dell'art. 42 1, comma quarto, cod.proc.civ. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 64/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - RIUNIONE DI CAUSE - CAPACITA' A TESTIMONIARE DELLE PARTI NELLE CAUSE CONNESSE E RIUNITE - PERMANE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La riunione di controversie connesse in materia di lavoro, disposta soltanto per identita` di questioni e non di petitum o di causa petendi, non priva le persone che rivestano la qualita` di parte in alcuna di esse, e siano al contempo indicate come testi in altre, della capacita` a testimoniare sotto vincolo di giuramento. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 421 comma quarto cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacita` a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).