Pronuncia 18/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dal pretore di Palestrina, nella causa di lavoro vertente tra Ferrazzi Vito e il Comune di S. Vito Romano, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974. Visto l'atto di costituzione di Ferrazzi Vito, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; uditi gli avvocati Virgilio Andrioli e Luciano Ventura, per il Ferrazzi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza 30 gennaio 1974 del pretore di Palestrina, sono stati denunziati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro); che, nel giudizio relativo, si è costituito l'attore Ferrazzi ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: i quali, in via principale, hanno entrambi concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo. Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle sollevate questioni; onde appare effettivamente opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché accerti la sussistenza degli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti ed allo stato del processo in corso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina restituirsi gli atti al pretore di Palestrina. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 18/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 421, 423, TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 421, 423, terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.