Pronuncia 23/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari nella causa di lavoro vertente tra Casaretto Silvia e Luongo Enzo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza 2 marzo 1974, il giudice del lavoro del tribunale di Chiavari ha sollevato questione incidentale di legittimità - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - degli artt. 416, ultimo comma, e 431 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Considerato che delle dette questioni è del tutto omessa, nell'ordinanza di rimessione, la motivazione di rilevanza: onde pare opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché provveda all'accertamento omesso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di Chiavari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 23/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, ULTIMO COMMA, E 431 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, e 431 cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione sulla rilevanza della dedotta questione.

Parametri costituzionali