Pronuncia 63/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, comma terzo, cod.proc.civ., promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Società ITET e Baltaro Gianna, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 431, comma terzo, c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 63/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - SENTENZA - ESECUTIVITA' - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PRESUPPOSTO DEL DANNO GRAVISSIMO - LIMITAZIONE ALLA SOLA SITUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 431 c.p.c. nel consentire la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore per credito di lavoro ha preso a modello l'art. 373 c.p.c. riguardante la sentenza di secondo grado, ma - a differenza di quest'ultima - richiede non l'irreparabilita` del danno, ma il pericolo di gravissimo danno. La differente formulazione delle due norme non e` valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost., implicando essa esclusivamente problemi applicativi, ne` pone problemi di violazione del diritto di difesa del datore di lavoro, ma unicamente problemi di opportunita` del requisito prescritto dall'art. 431. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di di legittimita` costituzionale dell'art. 431 comma terzo c.p.c. il quale, prevedendo la sospensione della esecuzione della sentenza da parte del giudice d'appello quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno, fa unico riferimento alla situazione del datore di lavoro).