Pronuncia 19/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal pretore di Roma nella causa di lavoro vertente tra Lupini Igino e l'Istituto di vigilanza "Città di Roma", iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974. Visti gli atti di costituzione di Lupini Igino e dell'Istituto di vigilanza "Città di Roma", nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito l'avvocato Napoleone Bartuli, per l'Istituto di vigilanza, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza 28 gennaio 1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 416, comma terzo, 423, commi secondo e terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro; che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti private ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che la rilevanza delle questioni prospettate non risulta, nel provvedimento di rimessione, in concreto motivata: sicché appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché accerti la sussistenza, appunto, degli elementi di rilevanza, in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti e allo stato del processo in corso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina restituirsi gli atti al pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 19/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ART. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.

Parametri costituzionali