Pronuncia 25/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Portomaggiore nella causa di lavoro vertente tra Voltolini Guido e la società Alimentari Colombani Pomposa, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione di Voltolini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il pretore di Portomaggiore, con ordinanza 21 maggio 1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, commi secondo e terzo, 429, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Considerato che delle dette questioni non è in alcun modo motivata, nell'ordinanza di rimessione, la concreta rilevanza, sicché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo, per esame del profilo, appunto, di valutazione omesso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al pretore di Portomaggiore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 25/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla concreta rilevanza della dedotta questione.