Pronuncia 207/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze del 10 giugno 2003 dal Collegio arbitrale di Roma negli arbitrati in corso tra la Federconsorzi in concordato preventivo e la Ceas s.r.l. e la Caso coop. a r.l., iscritte ai nn. 631 e 632 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Roma, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004. Il Cancelliere F.to: MELATTI

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Tue Jul 06 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione.

Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.